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COPYRIGHT

1. Che cosa è il copyright?

Il “copyright” è un istituto giuridico posto a tutela di chi crea un'opera dell'ingegno di carattere creativo appartenente alla letteratura, alla musica, alla scienza, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Nel nostro ordinamento giuridico il termine “copyright” comprende l'insieme delle prerogative appartenenti all'autore che mirano a tutelare:

•   il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (c.d.  diritto morale);

•   il diritto di utilizzazione economica dell'opera (c.d. diritti patrimoniali) attraverso la  pubblicazione, l'utilizzo, la riproduzione, la distribuzione e la diffusione della creazione;

Il “copyright” regola anche i diritti spettanti a soggetti diversi dall'autore dell'opera (c.d. diritti connessi), quali ad esempio: il produttore di fonogrammi, il produttore di opere cinematografiche o audiovisive, le emittenti radiofoniche e televisive, gli artisti, gli interpreti e gli esecutori.

2. La normativa di riferimento

La disciplina in materia di “copyright” è in gran parte regolamentata dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166) sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nonché nel collegato regolamento di attuazione contenuto nel Regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369  (Gazz. Uff. 3 dicembre 1942, n. 286), oltre che dalle disposizioni contenute nel codice civile (art. 2575 c.c. - 2583 c.c.).

Nel corso degli anni, la Legge n. 633/1941 non è tuttavia rimasta immutata, essendo state apportate importanti e significative modificazioni ed integrazioni anche grazie alla rilevante azione riformatrice posta in essere dall'attività propulsiva del legislatore europeo.

Ed in particolare si pone l'accento sulla grande importanza che hanno storicamente avuto la:

•   Direttiva 93/98/CEE sull'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi a cui è stata data attuazione dal D.lgs. 26 maggio 1997, n. 154;

•   Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione a cui è stata data attuazione dal D.lgs. 9 aprile 2003, n. 68;

Il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno peraltro recentemente approvato la Direttiva CEE n. 2019/790/UE sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale – attualmente in attesa di recepimento - che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, di cui verranno illustrati nel proseguo alcuni tratti principali.

La disciplina del “copyright” o più propriamente del diritto d'autore è regolamentata anche a livello internazionale attraverso la stipulazione di appositi trattati e convenzioni tra cui si ricordano:

•   la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Berna, 1886 – 1896 -  da ultimo modificata con Atto di Parigi del 24 luglio 1971, ratificata e resa esecutiva con Legge 20 giugno 1978, n. 399);

•   il TRIPs - “The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Marrakech – 1994);

•   il Trattato OMPI sul diritto d'autore” (Ginevra, 2 – 20 dicembre 1996)

3. A cosa serve il copyright?

Il “copyright” svolge essenzialmente una funzione di protezione per gli autori di contenuti creativi ed originali sulle opere tutelate dalla legge.

La tutela accordata dalla Legge n. 633/1941 ha infatti ad oggetto:

•   la protezione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera;

•   la protezione dei diritti della personalità dell'autore;

L'art. 12 della Legge n. 633/1941 riconosce innanzitutto all'autore il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare l'opera in ogni forma e modo nei limiti fissati dalla legge.

Più specificatamente la legge protegge l'autore conferendogli seguenti diritti esclusivi:

•   diritto di riprodurre (art. 13);

•   diritto di trascrivere (art. 14);

•   diritto di eseguire, rappresentare o rappresentare in pubblico (art. 15);

•   diritto di comunicazione al pubblico (art. 16);

•   diritto di distribuzione (art. 17);

•   diritto di tradurre, elaborare e modificare (art. 18);

diritto di noleggiare e dare in prestito (art. 18 bis);

La Legge n. 633/1941 assicura altresì la protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (c.d. diritto morale dell'autore)

Secondo quanto previsto dall'art. 20 della Legge n. 633/1941, l'autore può difatti sempre esercitare:

•   il diritto di rivendicare la paternità dell'opera;

•   il diritto di proporre opposizione contro qualsiasi deformazione, mutilazione o modificazione od atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o reputazione;

Si tratta di diritti esclusivi inalienabili che possono essere azionati dall'autore anche dopo l'eventuale cessione dei diritti.

Dopo la morte dell'autore i diritti morali possono essere fatti valere, senza limite di tempo, dagli eredi.

L'autore ha infine il diritto personale e non trasmissibile di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali, così come previsto in forza di quanto disposto dall'art. 142 e dall'art. 143 della Legge n. 633/1941 nonché dall'art. 2582 c.c..

4. Copyright: quali opere sono tutelate?

In forza di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 633/1941, sono tutelate dal diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

È pertanto necessario che l'opera sia in possesso dei requisiti della originalità e della novità (soggettiva ed oggettiva).

L'opera può dirsi originale ed è pertanto protetta quando la sua realizzazione costituisce il risultato di un particolare lavoro intellettuale dell'autore, dovendo riflettere la sua impronta personale.

È inoltre indispensabile che sussista il carattere della:

•   novità soggettiva, poiché è necessario che l'opera rispecchi l'individualità culturale e creativa dell'autore;

•   novità oggettiva, da intendersi come novità degli elementi essenziali e caratterizzanti dell'opera in grado di distinguere la medesima da un'altra dello stesso genere (si tratta di un presupposto che consente di proteggere l'autore dal rischio derivante dall'usurpazione della paternità dell'opera o dall'imitazione servile od anche dalla mera somiglianza inconsapevole);

 

Per meglio comprendere il fondamento proprio dei requisiti della “originalità” e della “novità” si precisa che solamente la forma espressiva dell'opera è giuridicamente rilevante e quindi tutelata da copyright.

L'art. 2 del  Legge n. 633/1941 contiene un'elencazione piuttosto dettagliata delle opere protette che comprende:

•   le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose;

•   le opere e le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali;

•   le opere coreografiche e pantomimiche;

•   le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, la scenografia;

•   i disegni e le opere dell'architettura;

•   le opere dell'arte cinematografica;

•   le opere fotografiche;

•   i programmi per elaboratore;

•   le banche dati;

•   le opere del disegno industriale;

L'enumerazione sopra riportata non è tuttavia tassativa, visto che il diritto d'autore trova applicazione nei confronti di tutte le forme di creatività assimilabili a quelle elencate, basti pensare ad esempio alle c.d. “opere multimediali”.

 

L'ambito di tutela accordata dal copyright si estende, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 633/1941, anche alle “opere collettive” cioè a quelle costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico.

Rientrano in questa categoria: a) le enciclopedie; b) i dizionari; c) le antologie; d) le riviste ed i giornali.

L'art. 4 della Legge n. 633/1941 tutela anche le “elaborazioni di carattere creativo dell'opera” (c.d. “derivative works”) purché connotate da un significativo contributo creativo autonomo ed indipendente da parte dell'autore, quali: a) le traduzioni in altra lingua; b) le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica; c) le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria; d) gli adattamenti; e) le riduzioni; f) i compendi; g) le variazioni non costituenti opera originale.

 

Crediti: https://www.altalex.com/guide/copyright#par7

 

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Torino, Italia 23-03-2023.